Art. 746 c.c.Collazione d'immobili

[1]La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

[2]Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art746 · fonte su Normattiva