Art. 748 c.c.Miglioramenti, spese e deterioramenti

[1]In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

[2]Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

[3]Il donatario dal suo canto e' obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

[4]Il coerede che conferisce un immobile in natura puo' ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art748 · fonte su Normattiva