Art. 760 c.c. — Inesigibilita' di crediti
[1]Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
[2]La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva