Art. 760 c.c.Inesigibilita' di crediti

[1]Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.

[2]La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art760 · fonte su Normattiva