Art. 763 c.c.Rescissione per lesione

[1]La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

[2]La rescissione e' ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e' inferiore di oltre un quarto all'entita' della quota ad esso spettante.

[3]L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art763 · fonte su Normattiva