Art. 77 c.c.
Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Una notevole innovazione e stata apportata in questo capo, distinguendosi nettamente l'ipotesi della successione alla quale sarebbe chiamata una persona assente, da quella della successione alla quale sarebbe chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi dal progetto definitivo erano accomunate nella disposizione dell'art. 76, il quale, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredita, nel caso che venisse provata l'esistenza della persona, il normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona esserne o presunta morta. Ora non è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poichè questa, per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. In base a questo concetto, mentre è stato conservato nell'articolo 71, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 73, per l'ipotesi di morte presunta, sono stati limitati gli effetti dell'azione al recupero dei beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, sono stati assoggettati all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dell'assente, poichè nell'altra ipotesi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, è stato stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto. È da notare che negli articoli 69, 70 e 71 è stata evitata espressione «persona dichiarata assente» ed invece è stata usata l'altra «persona di cui si ignora la esistenza», e ciò al fine di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione di assenza o alla dichiarazione di morte.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 82
È stata eliminata la menzione dei rappresentanti, contenuta nell'art. 77 del progetto definitivo, a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua. Infatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, e allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificatamente, o si tratta di successori a titolo particolare, e allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa. Della parentela e della affinità.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art77 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 83
Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire «salvo che per alcuni effetti specialmente, determinati si usasse l'espressione salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso», ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. È evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di «limite diverso», che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. È stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87, n. 4). Del matrimonio. DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 84