Art. 77 c.c.
Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 251 — Autorizzazione al riconoscimento
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo…
Art. 78 — Affinita'
L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge. L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva,
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art77 · fonte su Normattiva