Art. 773 c.c.
Donazione a piu' donatari
[1]La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.
[2]E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva