Art. 777 c.c.Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

[1]Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

[2]Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art777 · fonte su Normattiva