Art. 777 c.c. — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
[1]Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
[2]Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva