Art. 778 c.c.Mandato a donare

[1]E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta' di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

[2]E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo scegliera' tra piu' persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

[3]E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinera' tra piu' cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art778 · fonte su Normattiva