Art. 780 c.c. — Donazione al figlio naturale non riconoscibile
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[1]E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo' essere riconosciuta o dichiarata.
[2]La nullita' non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.
[3]La nullita' puo' essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.
[4]Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva