Art. 793 c.c.Donazione modale

[1]La donazione puo' essere gravata da un onere.

[2]Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

[3]Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

[4]La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art793 · fonte su Normattiva