Art. 804 c.c.
Termine per l'azione
[1]L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).
[2]Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva