Art. 804 c.c.Termine per l'azione

[1]L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).

[2]Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art804 · fonte su Normattiva