Art. 81 c.c.
Risarcimento dei danni
[1]((La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.))
[2]Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
[3]La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva