L'art. 812, comprendendo nel novero degli immobili tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, attribuisce alle costruzioni carattere immobiliare, anche se unite al suolo «a scopo transitorio». Sono pure dall'art. 812 considerati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sona saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Il nuovo codice più non richiede, a differenza del codice del 1865 (art. 409), che sulla riva si trovi una fabbrica espressamente destinata al servizio del galleggiante. Mi è sembrata eccessiva questa ulteriore condizione, dato che il testo esige, agli effetti dell'immobilizzazione, che il galleggiante sia destinato in modo permanente e non soltanto transitorio, a rimanere saldamente attaccato alla riva o all'alveo. La condizione aveva invece la sua ragione d'essere nel codice precedente, poichè, non facendo questo cenno del carattere permanente di tale destinazione, ne sarebbe altrimenti derivato che anche i galleggianti provvisoriamente attaccati alla riva avrebbero assunto la qualità d'immobili. La categoria dei beni mobili è dell'ultimo comma dell'art. 812 determinata in via di esclusione: sono mobili, sempre che possano formare oggetto di proprietà pubblica o privata, tutti i beni che non è dato ricondurre nella categoria degli immobili. Beni mobili si considerano anche le energie naturali che hanno un valore economico (art. 814). Non ho riprodotto gli articoli 421-424 del codice del 1865, i quali contenevano alcune norme circa l'interpretazione delle espressioni «beni mobili», «effetti mobili», a sostanza mobile, «mobili», «mobilia», «mobiliare», «casa mobiliata» poichè mi è sembrato preferibile lasciare al giudice di risolvere, secondo le regole generali di interpretazione, i dubbi che nei singoli casi possono sorgere dall'uso di tali espressioni. Circa i mobili iscritti in pubblici registri, viene dichiarato esplicitamente che essi, conformemente alla loro natura, sono assoggettati alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata (art. 815).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 388
Ho creduto opportuno di formulare in questo capo la nozione della universalità di cose mobili, la quale ha importanza per gli effetti giuridici che, specie in tema di possesso (articoli 1156, 1160 e 1170), ad essa si riconnettono. L'articolo 816 pone in rilievo gli elementi costitutivi di tali categorie, caratterizzata da una pluralità di cose appartenenti alla stessa persona e aventi una destinazione unitaria. La comune destinazione economica, che collega nell'aggregato le cose singole, non ne sopprime l'individualità, sicchè esse possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art. 816, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 389