Art. 818 c.c.Regime delle pertinenze

[1]Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente disposto.

[2]Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

[3]La cessazione della qualita' di pertinenza non e' opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art818 · fonte su Normattiva