Art. 829 c.c.
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
[1]Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva