Art. 831 c.c.
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
[1]I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
[2]Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva