Art. 84 c.c. — Eta'
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[1]Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.
[2]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono per gravi motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva