Art. 842 c.c.Caccia e pesca

[1]Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

[2]Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.

[3]Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art842 · fonte su Normattiva