Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CACCIA - ABOLIZIONE DELLA POSSIBILITA' PER IL CACCIATORE DI ENTRARE LIBERAMENTE NEL FONDO ALTRUI - FORMULAZIONE CHIARA, OMOGENEA ED UNIVOCA DEL QUESITO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842 cod. civ. - approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - comma 1 (<<Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.>>) e comma 2 (<<Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.>>), in quanto il quesito si presenta <<chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua volonta' con piena consapevolezza>>. Peraltro, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio) - che ha innovato profondamente la disciplina precedente (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968) - pur attribuendo maggiore rilievo, ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un ambito territoriale di caccia, alle posizioni del proprietario o del conduttore del fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio della attivita' venatoria, non ha abrogato l'art. 842 cod. civ., del quale si chiede l'abolizione con la finalita' di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo, senza piu' il limite imposto da detta norma. - Cfr. S. n. 63/1990, con la quale la Corte ha ritenuto ammissibile una precedente richiesta di 'referendum' di identico contenuto. [Il 'referendum' popolare sul quesito allora ammesso, indetto con d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perche', secondo quanto ha accertato l'Ufficio Centrale per il 'referendum', ai sensi dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, cosi' come richiede l'art. 75 della Costituzione]. - Per l'inammissibilita' delle precedenti richieste, v. S. nn. 28/1987 e 27/1981. red.: G. Leo
sentenza 32/1997massima n. 23106 CACCIA - ESERCIZIO IN FONDI ALTRUI - LIBERTA' DI ACCESSO DEL CACCIATORE SALVO I CASI DI FONDO CHIUSO O COLTURE IN ATTO SUSCETTIBILI DI DANNO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO.
La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente l'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ., si traduce in un quesito chiaro, manifestando inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno). Ne' l'eventuale esito positivo della relativa consultazione sopprimerebbe la materia della "caccia" da quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni, essendo l'attivita' venatoria pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove e' consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ.). - diversamente, S. n. 28/1987.
sentenza 63/1990massima n. 14974 SENT. 28/87 B . CACCIA - ESERCIZIO - A) FONDI "APERTI" - ACCESSO - DIVIETO - POTERE DEL PROPRIETARIO - LIMITI - B) PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").
Riguarda ancheart. 10 legge 968/1977art. 14 legge 968/1977art. 16 legge 968/1977art. 20 legge 968/1977art. 29 legge 968/1977art. 31 legge 968/1977e altri 17
CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 9 legge 799/1967art. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI ALTRUI EGUALMENTE MERITEVOLI DI PROTEZIONE.
Tutti i diritti di liberta' nascono limitati, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto, il che sta a significare la possibilita' della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale. - v. S. n. 1/1956.
Riguarda ancheart. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 9 legge 799/1967
PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.
Riguarda ancheart. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 9 legge 799/1967
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONE DEL CACCIATORE E QUELLA DEL PORTATORE DI ALTRI INTERESSI AI FINI DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' - DIVERSITA' - COD. CIV., ART. 842 - FACOLTA' DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI RICONOSCIUTA AL SOLO CACCIATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamenti eguali a situazioni omogenee, mentre le situazioni del cacciatore e del portatore di interessi scientifici-culturali poste a raffronto per inferirne una discriminazione a danno di questi ultimi, esclusi, a norma dell'art. 842 cod. civ., dalla facolta' di ingresso nei fondi altrui, non presentano tale requisito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 9 legge 799/1967
ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 33 Cost. va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che e' quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente ed autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo questa esteriorizzazione non puo' considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. nella parte in cui esclude la facolta' di introdursi nei fondi altrui per scopi scientifici, artistici o culturali, sollevata in relazione alla liberta' dell'arte e della scienza garantita appunto dall'art. 33 Cost..
Riguarda ancheart. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 9 legge 799/1967
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE NORME SUCCESSIVE CHE GARANTISCONO I SINGOLI DIRITTI - RICHIAMO GENERICO ALL'ART. 2 SENZA INDICAZIONE ULTERIORE DI ALTRI PRECETTI - INSUFFICIENZA.
L'art. 2 Cost. nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione. Una volta esclusa la violazione delle specifiche garanzie costituzionali invocate nell'ordinanza di rinvio il richiamo generico a detta norma senza riferimento ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi rimane senza rilievo ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale.
Riguarda ancheart. 9 legge 799/1967art. 30 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)