Art. 848 c.c. — Sanzione dell'inosservanza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 509 — Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro
… contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. 142 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758 142 ------------ AGGIORNAMENTO (142) Il D.Lgs. 19 dicembre…
Art. 847
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99…
Art. 846
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99…
Art. 190.1 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari
Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la…
Art. 310-quinquies — Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo…
Art. 194-ter
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013) (73) 1. …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho ritenuto che non fosse da indugiare nella soluzione del grave problema della difesa dell'agricoltura dai pericoli che derivano dall'eccessivo frazionamento dei fondi. L'interesse superiore della produzione conduce a ridurre il potere di disposizione del proprietario. Il rinvio a una futura legge speciale non sarebbe apparso conforme all'importanza che tra i suoi più alti compiti il Regime assegna all'incremento della produzione agricola. Ho così disposto che nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, nonchè nella costituzione e nei trasferimenti di diritti reali di godimento sui terreni stessi non possa farsi luogo a frazionar menti che non rispettino la minima unità colturale (art. 846, primo comma). Per minima unità colturale s'intende l'appezzamento di terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola ovvero, se non si tratta di terreno appoderato, l'appezzamento necessario e sufficiente per l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della tecnica agraria (stesso articolo, secondo comma). L'estensione della minima unità colturale è determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, sentite le associazioni sindacali (art. 847). Al fine di assicurare il rispetto del limite minimo di frazionamento dei fondi, è conferito al pubblico ministero il diritto d'impugnativa degli atti che conducono all'inosservanza dell'anzidetto limite minimo. Per l'esercizio dell'azione è stabilito il breve termine di tre anni, che decorre dalla data della pubblicità legale dell'atto, e cioè dal giorno in cui ne è eseguita la trascrizione nei registri immobiliari (art. 848). Prevedendo poi l'ipotesi che appezzamenti di terreni di estensione inferiore alla minima unità colturale siano compresi entro maggiori unità fondiarie, è consentito al proprietario di queste di chiedere che gliene sia trasferita la proprietà, pagandone il giusto prezzo. In caso di dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni sindacali in ordine al concorso delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (art. 849).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 413
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art848 · fonte su Normattiva