Art. 848 c.c. — Sanzione dell'inosservanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 7 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva