Art. 850 c.c.
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
[1]Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
[2]Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva