Art. 850 c.c.Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

[1]Quando piu' terreni contigui e inferiori alla minima unita' colturale appartengono a diversi proprietari, puo', su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorita' amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

[2]Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art850 · fonte su Normattiva