Art. 854 c.c.
Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
[1]Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso e' ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
[2]Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva