Art. 862 c.c.Consorzi di bonifica

[1]All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica puo' provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

[2]A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

[3]I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

[4]Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita' secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art862 · fonte su Normattiva