Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Muro di cinta - Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Rispetto delle distanze legali - Necessità - Esclusione - Dislivello di origine artificiale - Muro assolvente in via permanente la funzione di contenimento - Costruzione - Configurabilità - Conseguenze.
I requisiti dell'isolamento delle facce e dell'altezza non superiore a tre metri - che, unitamente alla funzione di delimitazione del confine e di separazione delle proprietà, connotano il muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c. - possono non ricorrere (con conseguente irrilevanza del muro ai fini dell'osservanza delle distanza legali) laddove il muro, oltre a quella di delimitare il fondo, assolva anche alla funzione di sostegno e contenimento del terrapieno creato da un dislivello naturale, dovendo, invece, essere considerato costruzione, in senso tecnico-giuridico, il muro che la medesima funzione svolga con riguardo a un dislivello artificiale, vale a dire creato dall'opera dell'uomo.
Cass. civ. n. 4539/2026Sez. 2Rv. 677558-01
Riguarda ancheart. 878 Codice civile
Precedenti: 547517-01, 668055-02
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI "Ius superveniens" meno restrittivo - Delibera del consiglio comunale - Idoneità a legittimare costruzione originariamente illecita - Esclusione - Fondamento.
In tema di distanze legali, la disciplina meno restrittiva, la cui sopravvenienza può legittimare la costruzione originariamente illecita, non può consistere in una semplice delibera del consiglio comunale, atteso che questa non è idonea, di per sé, a modificare la disciplina urbanistica, costituendo solo il primo atto di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l'approvazione regionale della variante del piano regolatore generale.
Cass. civ. n. 21991/2025Sez. 2Rv. 676015-01
Riguarda ancheart. 869 Codice civileart. 862 Codice civile
Precedenti: 659705-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze minime per zone omogenee ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Inderogabilità regolamentare - Conseguenze.
In tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c.
Cass. civ. n. 21991/2025Sez. 2Rv. 676015-02
Precedenti: 640709-01, 660122-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Art. 9, comma 2, d.m. n. 1444 del 1968 - Arretramento parziale - Tutela risarcitoria sostitutiva - Presupposti - Valutazione tecnica del pregiudizio statico da parte del giudice della cognizione - Esclusione - Dimostrazione nella fase esecutiva, da parte dell'interessato, di rischi per la sicurezza dell'edificio - Sussistenza.
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione 165 <!-- pag. 166 --> realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione.
Cass. civ. n. 21292/2025Sez. 2Rv. 676095-01
Riguarda ancheart. 872 Codice civile
Precedenti: 647082-01, 660122-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Successione nel tempo di regolamenti urbanistici locali - "Ius superveniens" più restrittivo - Applicazione agli edifici già ultimati nelle strutture organiche - Esclusione.
In materia di rispetto delle distanze, lo "ius superveniens" che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze.
Cass. civ. n. 19988/2025Sez. 2Rv. 676094-01
Precedenti: 651380-01, 659725-02
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE Costruzione a distanza inferiore di quella legale - Accordo contrattuale - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Fondamento.
In tema di tema di limitazioni della proprietà, l'accordo contrattuale per l'autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l'oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare.
Cass. civ. n. 19693/2025Sez. 3Rv. 675011-01
Riguarda ancheart. 1350 Codice civile
Precedenti: 660327-01, 650021-02
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze legali - Chiusura di volumi preesistenti - Applicabilità della regola del c.d.
"vuoto per pieno" - Condizioni - Fattispecie. In tema di distanze legali, la regola del c.d. "vuoto per pieno", che consente di derogare al rispetto delle distanze minime tra edifici, previste dalla legge o dai regolamenti locali, nel caso in cui l'ampliamento consiste nella chiusura di uno spazio aperto all'interno di una sagoma preesistente, trova applicazione solo ove la nuova costruzione, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva applicato la regola del "vuoto per pieno" a una nuova costruzione consistente nella chiusura con pilastri e tettoia di una preesistente veranda aperta destinata a "giardino d'inverno" edificata su un terrazzo, rilevando come la nuova costruzione non si era limitata a chiudere gli spazi precedentemente realizzati sulla terrazza, ma aveva determinato un innalzamento dei parapetti mediante vetrate e una diversa copertura della superficie, con conseguente variazione della distanza minima dall'edificio confinante).
Cass. civ. n. 18826/2025Sez. 2Rv. 675304-01
Precedenti: 630621-01, 624754-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento. · PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LEGITTIMAZIONE In genere.
In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.
Cass. civ. n. 16394/2025Sez. 2Rv. 675617-01
Riguarda ancheart. 1105 Codice civileart. 1117 Codice civileart. 1131 Codice civile
Precedenti: 624234-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione - Nozione - Natura unitaria - Possibilità di deroga da parte dei regolamenti locali - Esclusione.
In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Cass. civ. n. 13157/2025Sez. 2Rv. 674931-01
Precedenti: 650629-01, 671499-01, 669919-01, 670133-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Muro di cinta - Esenzione dal computo delle distanze tra costruzioni - Requisiti - Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Muro parte integrante di un patio - Inclusione nel computo delle distanze - Ragioni.
Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.
Cass. civ. n. 13155/2025Sez. 2Rv. 674930-01
Riguarda ancheart. 878 Codice civile
Precedenti: 650781-01, 643545-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Violazione delle distanze - Necessità della demolizione - Esclusione - Ragioni - Arretramento della costruzione - Sufficienza - Condizioni.
La violazione delle distanze tra fabbricati non comporta necessariamente la demolizione totale del manufatto, in quanto il principio di proporzionalità del contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale deve condurre a realizzare integralmente l'interesse sostanziale protetto con il minor sacrificio dell'interesse dell'obbligato: ne consegue che deve essere disposta la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione, quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal rispetto delle distanze legali.
Cass. civ. n. 10395/2025Sez. 2Rv. 674923-02
Riguarda ancheart. 872 Codice civile
Precedenti: 668967-01, 659404-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD.
CIV. Norme dei regolamenti edilizi sulle distanze - Finalità - Conseguenze. Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.
Cass. civ. n. 10395/2025Sez. 2Rv. 674923-01
Precedenti: 650320-01
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno alla proprietà - Contenuto - Concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene - Onere di allegazione e prova - Contenuto - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Cass. civ. n. 10328/2025Sez. 2Rv. 674730-01
Riguarda ancheart. 872 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 832 Codice civile
Precedenti: 671712-02, 666193-01, 666193-04
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere - Costruzione illegittima del vicino prevenuto - Eliminazione da parte del giudice - Condanna in via alternativa.
In tema di distanze fra costruzioni, la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza.
Cass. civ. n. 10329/2025Sez. 2Rv. 674747-03
Riguarda ancheart. 872 Codice civile
Precedenti: 478961-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Costruzione in violazione delle distanze - Possibilità prevista dai regolamenti locali per il confinante preveniente di costruire sino al confine del fondo contiguo non edificato - Regolarizzazione del fabbricato - Modalità.
In tema di distanze legali, nell'ipotesi in cui il proprietario preveniente abbia realizzato la sua costruzione ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dai regolamenti locali e lo strumento urbanistico consenta al confinante che costruisce per primo di spingere il proprio fabbricato sino al confine del fondo contiguo non edificato, la situazione di illegittimità può essere rimossa, in via alternativa, mediante arretramento della costruzione fino alla distanza regolamentare ovvero con il suo avanzamento fino al confine.
Cass. civ. n. 10329/2025Sez. 2Rv. 674747-01
Precedenti: 636830-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).