Art. 878 c.c.
Muro di cinta
[1]Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non e' considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
[2]Esso, quando e' posto sul confine, puo' essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purche' non preesista al di la' un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva