Art. 879 c.c.
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
[1]Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, ne' gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non puo' neppure usare della facolta' concessa dall'art. 877.
[2]Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva