Art. 896 c.c.Recisione di rami protesi e di radici

[1]Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

[2]Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

[3]Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art896 · fonte su Normattiva