Art. 991 c.c. — Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva