Art. 912 c.c.
Conciliazione di opposti interessi
[1]Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica puo' essere utile, l'autorita' giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua e' destinata o si vuol destinare.
[2]L'autorita' giudiziaria puo' assegnare un'indennita' ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
[3]In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva