Art. 913 c.c.Scolo delle acque

[1]Il fondo inferiore e' soggetto a ricevere le acque che dal fondo piu' elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

[2]Il proprietario del fondo inferiore non puo' impedire questo scolo, ne' il proprietario del fondo superiore puo' renderlo piu' gravoso.

[3]Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, e' dovuta un'indennita' al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art913 · fonte su Normattiva