Art. 914 c.c.
Consorzi per regolare il deflusso delle acque
[1]Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorita' amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo' costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
[2]Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva