Art. 921 c.c.
Consorzi coattivi
[1]Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo' anche essere costituito d'ufficio dall'autorita' amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
[2]Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
[3]Il consorzio puo' anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva