Art. 92 c.c.
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
[1]Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
[2]Per la validita' dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e' richiesto l'assenso del Re Imperatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva