Art. 94 c.c.Luogo della pubblicazione

[1]La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art94 · fonte su Normattiva