Art. 945 c.c.
Isole e unioni di terra
[1]Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).
Testo vigente dal 3 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 115 su Normattiva