Art. 945 c.c.Isole e unioni di terra

[1]Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

Testo vigente dal 3 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art945 · fonte su Normattiva