Art. 964 c.c.Imposte e altri pesi

[1]Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

[2]Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art964 · fonte su Normattiva