Art. 965 c.c.
Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta
[1]L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'.
[2]Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e' dovuta alcuna prestazione al concedente.
[3]Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
[4]Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e' tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva