Art. 965 c.c.Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta

[1]L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'.

[2]Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e' dovuta alcuna prestazione al concedente.

[3]Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

[4]Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e' tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art965 · fonte su Normattiva