Art. 967 c.c. — Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
[1]In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e' obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
[2]Il precedente enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
[3]In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva