Art. 967 c.c.Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

[1]In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e' obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

[2]Il precedente enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

[3]In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art967 · fonte su Normattiva