Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione
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[1]Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi e la loro condizione di famiglia.
[2]Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 luglio 1971 · versione 0 su Normattiva