Art. 979 c.c.
Durata
[1]La durata dell'usufrutto non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario.
[2]L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva