Art. 981 c.c. — Contenuto del diritto di usufrutto
[1]L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
[2]Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva