Nell'art. 983, primo comma, ho posto espressamente la norma che l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Già secondo l'interpretazione del codice del 1865 si riteneva che l'usufrutto si estendesse all'alluvione; e, a questo riguardo, non ho fatto che trasformare in precetto legislativo un'interpretazione ormai consolidatasi. Ma il silenzio della legge relativamente agli incrementi dovuti alla vis fluminis, come nel caso di avulsione o alveo derelitto, aveva suscitato incertezze; di qui l'opportunità di rimuovere legislativamente ogni dubbio con l'estensione dell'usufrutto anche a tali incrementi, seguendo la migliore dottrina che giustificava questa estensione anche per ragioni di carattere pratico. Quanto alle costruzioni e alle piantagioni fatte dal proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, mi è sembrato che esse fossero da considerare diversamente dalle accessioni. È giusto che l'usufruttuario, poichè gode del maggior reddito della cosa per effetto di esse, debba corrispondere al proprietario l'interesse delle somme da questo impiegate; ciò naturalmente quando l'usufruttuario vi abbia consentito, ovvero quando le costruzioni o piantagioni siano state fatte per disposizione della pubblica autorità (art. 983, secondo comma). In questo modo si evita di esporre l'usufruttuario al pagamento di interessi eccessivamente onerosi. 472. Poichè ha il diritto di godere della cosa, l'usufruttuario ne acquista i frutti naturali e civili. In questa materia, per altro, è stata apportata una profonda modificazione al sistema del codice del 1865. Secondo questo sistema (art. 480), l'usufruttuario faceva suoi i frutti naturali che al cominciare dell'usufrutto trovava pendenti, benchè maturati in tempo anteriore, e il proprietario faceva suoi i frutti che trovava pendenti al cessare dell'usufrutto, benchè maturati nel tempo in cui questo durava. Si cercava di giustificare tale norma, osservando che così si troncava ogni possibile conflitto e si offriva una rapida attuazione e reintegrazione del diritto dell'usufruttuario e del proprietario; ma la giustificazione pone in evidenza come la norma fosse oltremodo empirica e contrastante, inoltre, con i più ovvi principi di equità, in quanto i frutti venivano acquistati dall'usufruttuario o dal proprietario senza indennità per le spese dei lavori e delle sementi. Ho perciò innovato il criterio seguito dal codice del 1865, stabilendo la regola che i frutti naturali, come i frutti civili, spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (art. 984. primo comma): ma ho in pari tempo preveduto il caso in cui il proprietario e l'usufruttuario si succedano nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata. Tenuto conto delle gravi difficoltà, di prova e delle incertezze che potrebbero sorgere, qualora la ripartizione si operasse con riferimento a ogni singolo prodotto, ho ritenuto opportuno disporre (art. 984, secondo collima) che dei frutti si formi un'unica massa e di questa si faccia la ripartizione tra proprietario e usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto nell'anno agrario o nel più lungo periodo produttivo. Così, se l'anno agrario ha avuto inizio il 10 novembre e l'usufrutto già in corso ha termine il 31 agosto dell'anno successivo, i frutti dell'anno agrario spetteranno indistintamente per dieci dodicesimi all'usufruttuario e per due dodicesimi al proprietario. Trattandosi però di frutti dei quali il ciclo produttivo ecceda l'anno agrario, occorrerà formare una massa distinta, da ripartirsi secondo la durata del diritto del proprietario e dell'usufruttuario nel più lungo ciclo di produzione. Nell'ultimo comma dell'art. 984 ha enunciazione il principio che le spese necessarie per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella stessa proporzione in cui si ripartiscono i frutti, entro i limiti del valore di questi.