sezione II — Della legittimazione dei figli naturali
- Art. 280 — Legittimazione
- Art. 281 — Divieto di legittimazione
- Art. 282 — Legittimazione di figli premorti
- Art. 283 — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
- Art. 284 — Legittimazione per provvedimento del giudice
- Art. 285 — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
- Art. 286 — Legittimazione domandata dall'ascendente
- Art. 287 — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
- Art. 288 — Procedura
- Art. 289 — Azioni esperibili dopo la legittimazione
- Art. 290 — Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice