Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LEGITTIMAZIONE PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN COSTANZA DEL MATRIMONIO DI UNO DEI GENITORI CON PERSONA DIVERSA DAL GENITORE NATURALE - POSSIBILITA' DELLA LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI GENITORE SEPARATO E CON FIGLI LEGITTIMI MINORI DEGLI ANNI SEDICI PRESCINDENDO DAL CONSENSO DEL CONIUGE E DEI FIGLI STESSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGE SEPARATO E NON SEPARATO E TRA FIGLI MAGGIORI E MINORI DEGLI ANNI SEDICI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Riguarda ancheart. 125 legge 151/1975
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - COD. CIV., ARTT. 252, TERZO E QUARTO COMMA, 278, SECONDO COMMA, 279, 281, 284, N. 2, E 340; ART. 34 DISP. ATT. E ART. 83 DEL R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1283 - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 (RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Riguarda ancheart. 278 Codice civileart. 281 Codice civileart. 340 Codice civileart. 252 Codice civileart. 279 Codice civile
FILIAZIONE - LEGITTIMAZIONE PER DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LIMITI - COESISTENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI PER SUSSEGUENTE MATRIMONIO - COD. CIV., ART. 284, N. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI DI PREESISTENZA DI FIGLI GIA' LEGITTIMATI PER DECRETO - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSENSO DEI FIGLI LEGITTIMI O MAGGIORENNI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.…
ECLI:IT:COST:1979:97 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Napoli, Caltanissetta, Sanremo, Sondrio, Milano, Treviso e Oristano ed al tribunale per i minorenni di Ancona per nuovo esame della rilevanza delle questioni, rispettivamente, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
ECLI:IT:COST:1976:43 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 247 — Legittimazione passiva
… o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita …
Art. 288
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219…
Art. 1421 — Legittimazione all'azione di nullita'
… essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.…
Art. 282
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219…
Art. 7
… giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti…
Art. 289
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Un'opportuna precisazione è stata introdotta nell'art. 283 relativamente alla decorrenza degli effetti nella legittimazione per susseguente matrimonio, quando si tratti di figli adulterini il cui riconoscimento sia stato ammesso con decreto reale. Tenuto conto del principio che se il riconoscimento è successivo al matrimonio dei genitori la legittimazione per subsequens ha effetto dalla data del riconoscimento, il nuovo testo fa espressamente salva l'ipotesi dell'adulterino legittimato, per il cui riconoscimento sia intervenuto un decreto reale di ammissione, poichè anche in tal caso per la decorrenza degli effetti del riconoscimento, ai fini della legittimazione, devono restar ferme le disposizioni dettate al riguardo nell'art. 252. In connessione con la proposta avanzata in tema di riconoscimento della prole adulterina, a proposito delle condizioni richieste per la legittimazione per decreto reale, è stato espresso il voto di consentire la legittimazione anzidetta anche quando il genitore, che la chiede, abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi, purchè questi, avendo raggiunto l'età maggiore, vi consentano per atto scritto in forma autentica. Ma l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima ha sconsigliato di introdurre una così grave innovazione nei principii fondamentali della legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 153
L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art284 · fonte su Normattiva